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Certificato di malattia per il pubblico dipendente PDF Stampa E-mail
Scritto da Arturo   
Giovedì 04 Giugno 2009 17:22

 

L'art. 71 del D.L. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008, regola le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 dell'art. 71 afferma che in caso di malattia protratta oltre 10 giorni e in ogni caso di secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
La circolare n.7 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha equiparato al medico della struttura pubblica il medico di medicina generale in quanto convenzionato col SSN.

Dunque il certificato di malattia per il pubblico dipendente deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o da un medico della struttura pubblica qualificato su ricettario personale con intestazione da cui si rilevi la qualifica pubblica richiesta.
Solo per il lavoratore pubblico dipendente il D.L. n.112\2008 ha ampliato le fascie orarie di reperibilità (ore 8-13 e 14-20) in cui il medico fiscale può accedere al domicilio del malato per i controlli, mentre per i lavoratori assistiti dall'INPS le fasce orarie rimangono fissate alle ore 10-12 e 17-19.

Il certificato di malattia attestante l'inabilità al lavoro, rilasciato dal medico di medicina generale a un suo assistito, è considerato atto pubblico e presuppone che il medico abbia visitato il paziente anche se il certificato non fa menzione della visita, con la conseguenza che risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, secondo la sentenza n.10430 del 4.11.1982 della Cassazione Penale, sez. V, oppure che attesti fatti non corrispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati. Presupposto essenziale del reato è il dolo (l'intenzionalità), per cui, se invece il contenuto non corrispondente al vero del certificato deriva da errore commesso in buona fede (per esempio: giudizio interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) oppure da simulazione o false dichiarazioni del paziente su diagnosi non obiettivabili, allora il medico non è più imputabile di falso ideologico.

Va rilevato che i pubblici dipendenti hanno istituti previdenziali diversi dall'INPS e quindi per loro non vale la circolare INPS del 13 maggio 1996.
Invece, per i lavoratori a cui spetta l'indennità di malattia dell'Inps è possibile certificare la malattia sia sul mod. OMS/1 o sia anche su ricettario personale di qualsiasi medico curante, ai sensi della circolare Inps 99/96 - n.26.104 del 13.5.1996, purché il certificato sia completo dei dati richiesti e in duplice copia, una per il datore di lavoro e una per l'Inps.

Spetta al lavoratore l'onere di verificare la completezza del certificato medico di malattia dell'INPS (Cass. sez. Lavoro n.8093 del 26 luglio 1999)

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale invita i medici ad utilizzare i suoi mod. OPM/1 esclusivamente per la redazione dei certificati di malattia dei lavoratori che hanno diritto all'indennità economica di malattia ai sensi dell'art.1 della legge n.33 del 29.2.1980.
Di conseguenza, i mod. OPM/1 per la certificazione di malattia dell'Inps non devono essere utilizzati per le seguenti categorie di lavoratori:

  • impiegati dell'industria,
  • apprendisti,
  • impiegati di banche e assicurazioni,
  • impiegati pubblici statali, regionali, provinciali e comunali.

 

L'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300 in merito alle norme sulla tutela dei lavoratori afferma che:
“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”.

Il lavoratore irreperibile o assente ingiustificato alla visita medica fiscale perde il trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5 della legge n. 638 del 11 novembre 1983.
L'assenza alla visita fiscale dell'INPS per documentata visita specialistica è considerata assenza giustificata, secondo la sentenza n.1593 del 19.11.1997 della Cassazione Civile.
Tuttavia, le reiterate assenze del lavoratore alle visite domiciliari di controllo fiscale non possono essere giustificate da certificati medici che attestano l'esistenza della malattia, secondo la sentenza n.671/1997 del Consiglio di Stato.

Ai sensi dell'art.52, comma 3, dell'ACN 23 marzo 2005, le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da altri medici non spettano al medico di medicina generale che non è tenuto né a supportarle né a trascriverle.

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Giugno 2009 19:36
 
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